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Sentenze diritto di famiglia

 

Corte di Cassazione I Sezione I Civile - Sentenza 20 marzo - 3 giugno 2000 n. 7328
"Ai fini di valutare il deterioramento delle condizioni economiche del coniuge richiedente l‘Assegno di Divorzio, a causa della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento dello stesso, occorre tenere conto della situazione economica di costui al momento del divorzio, la quale non è determinata solo dai suoi redditi di lavoro o derivante da cespiti patrimoniali ma anche da qualunque altro introito avente carattere di stabilità, come ad esempio, le attribuzioni patrimoniali del convivente more uxorio, le quali possono condurre, a seconda della loro misura, a ridurre o a escludere del tutto il diritto all’assegno."
Secondo la Cassazione sentenza 20.03. - 3.06.2000 n. 7328, la "convivenza more uxorio" del coniuge beneficiano dell’assegno di mantenimento rientra nella disposizione prevista dall’Art. 9 Legge 898/1970 perciò, qualora sopraggiungano, dopo la sentenza di divorzio, "giustificati motivi", il Tribunale può su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni relative alla misura e modalità dei contributi da corrispondere ivi compresa la revoca.
La giurisprudenza precedente prevedeva invece che solo le nuove nozze dell’ex coniuge creditore dell’assegno di divorzio facessero cessare l’obbligo, a carico dell’altro, di corrispondergli l’assegno stesso (Cass. Sentenza 30.10.1996 n. 9505).
Da precisare che, in caso di convivenza more uxorio l’obbligo dell’assegno rimane in stato di quiescenza (in qualsiasi momento si può agire in giudizio affinché venga nuovamente attribuito essendo cessato il fatto impeditivo); con le nuove nozze il diritto si estingue essendo irrilevanti per l’ex coniuge le vicende successive.


Corte di Cassazione - I Sezione Civile - Sentenza 27 ottobre 1999 - 8 Febbraio 2000 n.1365
"Il padre non affidatario della prole ha il diritto (riconosciutogli dal codice civile e dalla legge sul divorzio) di tenere con sé i propri figli con modalità e tempi stabiliti dal giudice della separazione o del divorzio. Tale diritto è stato dalla Corte di cassazione (1365 2000) interpretato anche come "dovere" da esercitarsi sia verso i figli che verso l’altro coniuge. Quindi se il padre (nella specie genitore non affidatarìo) non ottempera al suo diritto - dovere di badare ai suoi figli nei giorni prestabiliti dal giudice, è tenuto a risarcire la moglie per le spese da lei sostenute in quei periodi."
La sentenza in esame evidenzia che l’esercizio della c.d. visita del non affidatario non ~ solo una facoltà ma anche un dovere derivante dal principio di solidarietà che vige anche tra i genitori separati o divorziati. In tali casi pur non potendosi parlare di un diritto di libertà incompatibile con il dovere - potere assunto con l’affidamento dal genitore, questi, sul piano economico patrimoniale può domandare il rimborso degli oneri maggiori di quelli a suo carico derivante dall’inosservanza dei doveri del genitore non affidatario.
Poiché il dovere dell’affidatario verso il figlio è un obbligo verso l’altro genitore, espressione della solidarietà negli oneri per i figli, esattamente si è disposto il rimborso delle somme versate in eccedenza nel caso di specie, dall’intimata per le mancate visite alla figlia del padre che sarebbero state giustificate solo per caso fortuito o forza maggiore.


Cassazione Civile 14 marzo 2000 n. 2920
In tema di divorzio, l’Art. 9 Legge 898/1970 prevede che nella ripartizione della pensione di reversibilità fra coniuge superstite e ex coniuge occorre tenere conto della durata del matrimonio, nel senso che non è possibile prescindere dall’elemento temporale. Ma tale criterio, nel contesto normativo, non si pone come unico parametro cui conformarsi automaticamente. Infatti il giudice nel suo apprezzamento potrà ponderare ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzarsi eventualmente quali correttivi del risultato che conseguirebbe all’applicazione del mero criterio temporale.
Tra i diversi criteri ad esempio potranno assumere specifico rilievo l’ammontare dell’assegno goduto da coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale. Se infatti la funzione dell’assegno è eminentemente assistenziale anche questo profilo deve essere suscettibile di valutazione in funzione correttiva del criterio non eludibile dell’elemento temporale.


Corte Europea dei diritti dell’uomo - Sentenza 13 luglio 2000
"Per i genitori e i propri figli vivere insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare. Occorre normalmente considerare l’affidamento di un minore come una misura temporanea che deve essere sospesa non appena la situazione lo consenta; ogni atto di esecuzione di tale misura deve essere finalizzato ad uno scopo ultimo: riunire genitori e figli. L‘articolo 8 esige che le decisioni dei Tribunali tendenti, in linea di principio, a favorire tra genitori e figli incontri che ricomporranno i loro rapporti ai fini di un eventuale ricongiungimento siano attuate in modo effettivo e coerente. Non sarebbe logico considerare la possibilità di incontri se il seguito di tale decisione si traducesse de facto nell’allontanamento definitivo del minore da genitore. Non è certamente la persistenza di una situazione di separazione che può contribuire a ristabilire relazioni familiari già messe a dura prova. Di conseguenza, le autorità competenti, nella fattispecie i Tribunale per i minorenni, hanno un dovere di sorveglianza costante sull'operato dei servizi sociali locali affinché il loro comportamento non voti all'insuccesso le decisioni giudiziarie. L ‘assenza di informazioni da parte dei servizi sociali locali sulla scelta degli affidatari e sulle modalità dell' affidamento non è compatibile con i doveri di equità e di informazione che incombono sullo Stato quando adotta gravi misure di ingerenza in una sfera così delicata e sensibile come quella della vita familiare. Senza spiegazioni esaustive e pertinenti da parte delle autorità competenti, non si può imporre puramente e semplicemente, come si è verificato nella fattispecie a un genitore di vedere i propri figli affidati a una comunità nella quale in passato a taluni responsabili sono state inflitte gravi condanne per maltrattamento e atti di libidine violenti."
Tale sentenza ha condannato all’unanimità l’Italia per la violazione dell’Art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo a causa delle modalità di affidamento giudiziale e dell’operato dei servizi sociali.
La violazione ditale articolo viene ravvisata anche nel ritardo con il quale hanno avuto luogo gli incontri fra genitore e figlio, dovuto alla eccessiva autonomia con la quale i servizi sociali locali hanno eseguito le decisioni del Tribunale per i minorenni e che contribuisce ad aumentare la separazione tra genitore e figli rischiando di renderla irreversibile.
Da ultimo, la Corte Europea ha evidenziato che gli interventi dello Stato nei rapporti familiari devono essere giustificati dall’interesse preminente del minore. Posto che scopo dell’affidamento è quello di favorire il rientro del minore nella sua famiglia, il diritto dei genitori e dei figli di vivere insieme implica un "diritto a misure destinate a riunirli".


Corte di Cassazione - Sentenza 8 febbraio 2000 n. 1365
Nell'ambito dei giudizi di separazione e di divorzio, in tema di affidamento dei figli minori e, in particolare, quanto al diritto di visita del genitore non affidatario, i motivi di contrasto tra i genitori hanno costantemente la loro ragione d'essere nel rifiuto del genitore con cui il figlio convive di consentire all'altro l'esercizio di tale diritto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1365 del 08.02.2000 si è invece trovata ad affrontare, a quanto pare per la prima volta, una situazione del tutto particolare. Nel caso specifico uno dei figli dei coniugi (divorziati) era inabile e bisognoso di cure, poiché tuttavia il genitore non affidatario si sottraeva al dovere di accudire il figlio per i periodo prescritti, questi è stato condannato a rimborsare all'altro quanto speso per l'assistenza del minore. La pronuncia della Cassazione si basa sul rilievo che il diritto del padre non affidatario della prole di tenere con sé i propri figli secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Giudice della separazione e del divorzio deve essere interpretato anche come un "dovere" da esercitarsi sia verso i figli che verso l'altro coniuge con la conseguenza che qualora costui non ottemperi al suo diritto-dovere è tenuto a risarcire la moglie per le spese da lei sostenute in detti periodi per la cura dei figli medesimi. Si tratta in questo casi di una sentenza di grande attualità e di assoluta novità in quanto sottolinea l'importanza dell'esercizio del diritto-dovere del genitore non affidatario di tenere con sé i figli. Enunciando tale diritto-dovere la Corte di Cassazione ha di conseguenza evidenziato la possibilità, per il genitore affidatario della prole, di ottenere il risarcimento delle maggiori spese sostenute per i figli a causa delle mancate visite da parte dell'altro genitore. Nel caso di specie la Suprema Corte ha rimarcato come il diritto di visita del genitore non affidatario sia non solo un "dovere" verso i figli, ma anche verso l'altro coniuge, avendo quest'ultimo diritto a regolari intervalli di riposo. Tale dovere infatti rientra nella "solidarietà" che deve legare i coniugi anche dopo il matrimnonio. Ne consegue pertanto, sempre secondo la Corte di Cassazione, che il diritto al risarcimento del danno economico-patrimoniale spettante al genitore affidatario costituisce un rimborso delle spese effettivamente sostenute nel tempo in cui l'altro coniuge si è sottratto al dovere di incontrare i figli (ad esempio le spese della baby-sitter). Risolto quindi l'aspetto patrimoniale rimane un ulteriore interrogativo: si potrebbe ipotizzare un risarcimento del danno non patrimoniale in favore del figlio che non ha "beneficiato" degli incontri con il genitore non affidatario?


Corte di Cassazione - sentenza n. 2925/99
Impedire gli incontri tra i figli ed il genitore non affidatario può essere un reato Parlando di separazione personale fra i coniugi o di divorzio, il pensiero va sempre ai figli. Si pensa a loro come a "quei poverini che ora soffriranno", come a quelli che "più di tutti subiranno gli effetti della separazione". Certo è che anche per gli adulti a volte non è facile prendere una simile decisione e tantomeno adattarsi alla nuova vita che la separazione comporta ma non si può non riconoscere che il minore ha bisogno, soprattutto in questi casi, di una particolare attenzione. La legge non ne rimane indifferente: sappiamo infatti che le norme che regolano i rapporti personali tra i coniugi e più in generale l'intera disciplina del diritto di famiglia hanno (almeno in linea di principio) quale obiettivo finale la tutela del minore. Scopriamo allora che ci sono numerose norme che ruotano intorno al fondamentale principio di "interesse preminente del minore", norme che a volte dovrebbero guidare i coniugi (magari con il deterrente psicologico della sanzione) ad essere genitori responsabili anche dopo la separazione. Ci si è abituati in questi casi a standardizzare le situazioni, pensando ai figli che vengono affidati alla madre e al padre che, allontanandosi dal nucleo familiare, diventa un fantasma. Spesso ancora si è soliti pensare a genitori affidatari che ostacolano e/o impediscono gli incontri dei figli con l'altro genitore ed a figli che di conseguenza subiscono simili situazioni. Come far fronte a casi del genere? Come impedire atteggiamenti per così dire "manipolativi" del genitore affidatario? La normativa vigente prova ad intervenire stabilendo che qualora il genitore affidatario (sia esso madre o padre) non osserva le prescrizioni del Giudice (quindi impedisce gli incontri tra genitore e figlio) commette il reato previsto dall'art. 388 c.p. che prevede quale sanzione la reclusione fino a tre anni o la multa da £. 200.000 - a £. 2.000.000 -. A tale proposito è interessante analizare la sentenza n. 2925/99 della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna di un padre affidatario delle figlie minori in quanto, senza alcun motivo e con una condotta elusiva, impediva il diritto della moglie di visitare e di permanere con le figlie medesime. In buona sostanza, il padre aveva impedito alla madre di tenere con se' le figlie nei giorni stabiliti, interrompendo in tal modo ed inesorabilmente tra di loro qualsiasi tipo di rapporto. Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, ai fini della sussistenza di questo reato, è sufficiente un comportamente positivo o negativo (quindi anche la semplice inattività, la mancanza di collaborazione) che renda di fatto inattuabile il provvedimento del Giudice. Infatti, se l'obbligo contenuto nel provvedimento consta nel "dover permettere al genitore non affidatario di frequentare e visitare i figli in determinati giorni", è ovvio che il ruolo che assume il genitore affidatario (che si tratti della madre o del padre poco importa) è fondamentale. Ne consegue pertanto che il rifiuto di fatto opposto dal genitore affidatario alla richiesta dell'altro genitore di incontrarsi con i figli, concreta l'elusione del provvedimento giurisdizionale che regola tale rapporto, proprio perchè l'atteggiamento omissivo dell'obbligo finisce con il riflettersi negativamente sulla psicologia del minore. Ma non solo! In un'altra sentenza, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che tale condotta del genitore affidatario costituisce il presupposto per il riconoscimento, all'altro genitore, di un risarcimento del danno morale e biologico. Ne consegue pertanto che in situazioni come quelle descritte, al di là delle sanzioni previste, è assolutamente fondamentale tener conto di quelli che sono i reali interessi e diritti dei figli ma soprattutto assicurare loro un rapporto significativo con ciascun genitore.