Avvocato
Sentenze diritto di famiglia
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Corte di
Cassazione I Sezione I Civile - Sentenza 20 marzo - 3 giugno 2000 n. 7328
"Ai fini di valutare il deterioramento delle condizioni economiche
del coniuge richiedente l‘Assegno di Divorzio, a causa della pronuncia di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento dello
stesso, occorre tenere conto della situazione economica di costui al
momento del divorzio, la quale non è determinata solo dai suoi redditi di
lavoro o derivante da cespiti patrimoniali ma anche da qualunque altro
introito avente carattere di stabilità, come ad esempio, le attribuzioni
patrimoniali del convivente more uxorio, le quali possono condurre, a
seconda della loro misura, a ridurre o a escludere del tutto il diritto
all’assegno."
Secondo la Cassazione sentenza 20.03. - 3.06.2000 n. 7328, la "convivenza
more uxorio" del coniuge beneficiano dell’assegno di mantenimento rientra
nella disposizione prevista dall’Art. 9 Legge 898/1970 perciò,
qualora sopraggiungano, dopo la sentenza di divorzio, "giustificati
motivi", il Tribunale può su istanza di parte, disporre la revisione delle
disposizioni relative alla misura e modalità dei contributi da
corrispondere ivi compresa la revoca.
La giurisprudenza precedente prevedeva invece che solo le nuove nozze
dell’ex coniuge creditore dell’assegno di divorzio facessero cessare
l’obbligo, a carico dell’altro, di corrispondergli l’assegno stesso (Cass.
Sentenza 30.10.1996 n. 9505).
Da precisare che, in caso di convivenza more uxorio l’obbligo
dell’assegno rimane in stato di quiescenza (in qualsiasi momento si può
agire in giudizio affinché venga nuovamente attribuito essendo cessato il
fatto impeditivo); con le nuove nozze il diritto si estingue
essendo irrilevanti per l’ex coniuge le vicende successive.
Corte di
Cassazione - I Sezione Civile - Sentenza 27 ottobre 1999 - 8 Febbraio 2000
n.1365
"Il padre non affidatario della prole ha il diritto
(riconosciutogli dal codice civile e dalla legge sul divorzio) di tenere
con sé i propri figli con modalità e tempi stabiliti dal giudice della
separazione o del divorzio. Tale diritto è stato dalla Corte di cassazione
(1365 2000) interpretato anche come "dovere" da esercitarsi sia verso i
figli che verso l’altro coniuge. Quindi se il padre (nella specie genitore
non affidatarìo) non ottempera al suo diritto - dovere di badare ai suoi
figli nei giorni prestabiliti dal giudice, è tenuto a risarcire la moglie
per le spese da lei sostenute in quei periodi."
La sentenza in esame evidenzia che l’esercizio della c.d. visita del
non affidatario non ~ solo una facoltà ma anche un dovere derivante dal
principio di solidarietà che vige anche tra i genitori separati o
divorziati. In tali casi pur non potendosi parlare di un diritto di
libertà incompatibile con il dovere - potere assunto con l’affidamento dal
genitore, questi, sul piano economico patrimoniale può domandare il
rimborso degli oneri maggiori di quelli a suo carico derivante
dall’inosservanza dei doveri del genitore non affidatario.
Poiché il dovere dell’affidatario verso il figlio è un obbligo verso
l’altro genitore, espressione della solidarietà negli oneri per i figli,
esattamente si è disposto il rimborso delle somme versate in eccedenza nel
caso di specie, dall’intimata per le mancate visite alla figlia del padre
che sarebbero state giustificate solo per caso fortuito o forza maggiore.
Cassazione
Civile 14 marzo 2000 n. 2920
In tema di divorzio, l’Art. 9 Legge 898/1970 prevede che nella
ripartizione della pensione di reversibilità fra coniuge superstite e ex
coniuge occorre tenere conto della durata del matrimonio, nel senso che
non è possibile prescindere dall’elemento temporale. Ma tale criterio, nel
contesto normativo, non si pone come unico parametro cui conformarsi
automaticamente. Infatti il giudice nel suo apprezzamento potrà ponderare
ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di
reversibilità, da utilizzarsi eventualmente quali correttivi del risultato
che conseguirebbe all’applicazione del mero criterio temporale.
Tra i diversi criteri ad esempio potranno assumere specifico rilievo
l’ammontare dell’assegno goduto da coniuge divorziato prima del decesso
dell’ex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda
matrimoniale. Se infatti la funzione dell’assegno è eminentemente
assistenziale anche questo profilo deve essere suscettibile di valutazione
in funzione correttiva del criterio non eludibile dell’elemento temporale.
Corte
Europea dei diritti dell’uomo - Sentenza 13 luglio 2000
"Per i genitori e i propri figli vivere insieme rappresenta un elemento
fondamentale della vita familiare. Occorre normalmente considerare
l’affidamento di un minore come una misura temporanea che deve essere
sospesa non appena la situazione lo consenta; ogni atto di esecuzione di
tale misura deve essere finalizzato ad uno scopo ultimo: riunire genitori
e figli. L‘articolo 8 esige che le decisioni dei Tribunali tendenti, in
linea di principio, a favorire tra genitori e figli incontri che
ricomporranno i loro rapporti ai fini di un eventuale ricongiungimento
siano attuate in modo effettivo e coerente. Non sarebbe logico considerare
la possibilità di incontri se il seguito di tale decisione si traducesse
de facto nell’allontanamento definitivo del minore da genitore. Non è
certamente la persistenza di una situazione di separazione che può
contribuire a ristabilire relazioni familiari già messe a dura prova. Di
conseguenza, le autorità competenti, nella fattispecie i Tribunale per i
minorenni, hanno un dovere di sorveglianza costante sull'operato dei
servizi sociali locali affinché il loro comportamento non voti
all'insuccesso le decisioni giudiziarie. L ‘assenza di informazioni da
parte dei servizi sociali locali sulla scelta degli affidatari e sulle
modalità dell' affidamento non è compatibile con i doveri di equità e di
informazione che incombono sullo Stato quando adotta gravi misure di
ingerenza in una sfera così delicata e sensibile come quella della vita
familiare. Senza spiegazioni esaustive e pertinenti da parte delle
autorità competenti, non si può imporre puramente e semplicemente, come si
è verificato nella fattispecie a un genitore di vedere i propri figli
affidati a una comunità nella quale in passato a taluni responsabili sono
state inflitte gravi condanne per maltrattamento e atti di libidine
violenti."
Tale sentenza ha condannato all’unanimità l’Italia per la violazione dell’Art.
8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo a causa delle modalità
di affidamento giudiziale e dell’operato dei servizi sociali.
La violazione ditale articolo viene ravvisata anche nel ritardo con il
quale hanno avuto luogo gli incontri fra genitore e figlio, dovuto alla
eccessiva autonomia con la quale i servizi sociali locali hanno eseguito
le decisioni del Tribunale per i minorenni e che contribuisce ad aumentare
la separazione tra genitore e figli rischiando di renderla irreversibile.
Da ultimo, la Corte Europea ha evidenziato che gli interventi dello Stato
nei rapporti familiari devono essere giustificati dall’interesse
preminente del minore. Posto che scopo dell’affidamento è quello di
favorire il rientro del minore nella sua famiglia, il diritto dei genitori
e dei figli di vivere insieme implica un "diritto a misure destinate a
riunirli".
Corte di Cassazione -
Sentenza 8 febbraio 2000 n. 1365
Nell'ambito dei giudizi di separazione e di divorzio, in tema di
affidamento dei figli minori e, in particolare, quanto al diritto di
visita del genitore non affidatario, i motivi di contrasto tra i genitori
hanno costantemente la loro ragione d'essere nel rifiuto del genitore con
cui il figlio convive di consentire all'altro l'esercizio di tale diritto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1365 del 08.02.2000 si è invece
trovata ad affrontare, a quanto pare per la prima volta, una situazione
del tutto particolare. Nel caso specifico uno dei figli dei coniugi
(divorziati) era inabile e bisognoso di cure, poiché tuttavia il genitore
non affidatario si sottraeva al dovere di accudire il figlio per i periodo
prescritti, questi è stato condannato a rimborsare all'altro quanto speso
per l'assistenza del minore. La pronuncia della Cassazione si basa sul
rilievo che il diritto del padre non affidatario della prole di tenere con
sé i propri figli secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Giudice
della separazione e del divorzio deve essere interpretato anche come un
"dovere" da esercitarsi sia verso i figli che verso l'altro coniuge con la
conseguenza che qualora costui non ottemperi al suo diritto-dovere è
tenuto a risarcire la moglie per le spese da lei sostenute in detti
periodi per la cura dei figli medesimi. Si tratta in questo casi di una
sentenza di grande attualità e di assoluta novità in quanto sottolinea
l'importanza dell'esercizio del diritto-dovere del genitore non
affidatario di tenere con sé i figli. Enunciando tale diritto-dovere la
Corte di Cassazione ha di conseguenza evidenziato la possibilità, per il
genitore affidatario della prole, di ottenere il risarcimento delle
maggiori spese sostenute per i figli a causa delle mancate visite da parte
dell'altro genitore. Nel caso di specie la Suprema Corte ha rimarcato come
il diritto di visita del genitore non affidatario sia non solo un "dovere"
verso i figli, ma anche verso l'altro coniuge, avendo quest'ultimo diritto
a regolari intervalli di riposo. Tale dovere infatti rientra nella
"solidarietà" che deve legare i coniugi anche dopo il matrimnonio. Ne
consegue pertanto, sempre secondo la Corte di Cassazione, che il diritto
al risarcimento del danno economico-patrimoniale spettante al genitore
affidatario costituisce un rimborso delle spese effettivamente sostenute
nel tempo in cui l'altro coniuge si è sottratto al dovere di incontrare i
figli (ad esempio le spese della baby-sitter). Risolto quindi l'aspetto
patrimoniale rimane un ulteriore interrogativo: si potrebbe ipotizzare un
risarcimento del danno non patrimoniale in favore del figlio che non ha
"beneficiato" degli incontri con il genitore non affidatario?
Corte di Cassazione -
sentenza n. 2925/99
Impedire gli incontri tra i figli ed il genitore non affidatario può
essere un reato Parlando di separazione personale fra i coniugi o di
divorzio, il pensiero va sempre ai figli. Si pensa a loro come a "quei
poverini che ora soffriranno", come a quelli che "più di tutti subiranno
gli effetti della separazione". Certo è che anche per gli adulti a volte
non è facile prendere una simile decisione e tantomeno adattarsi alla
nuova vita che la separazione comporta ma non si può non riconoscere che
il minore ha bisogno, soprattutto in questi casi, di una particolare
attenzione. La legge non ne rimane indifferente: sappiamo infatti che le
norme che regolano i rapporti personali tra i coniugi e più in generale
l'intera disciplina del diritto di famiglia hanno (almeno in linea di
principio) quale obiettivo finale la tutela del minore. Scopriamo allora
che ci sono numerose norme che ruotano intorno al fondamentale principio
di "interesse preminente del minore", norme che a volte dovrebbero guidare
i coniugi (magari con il deterrente psicologico della sanzione) ad essere
genitori responsabili anche dopo la separazione. Ci si è abituati in
questi casi a standardizzare le situazioni, pensando ai figli che vengono
affidati alla madre e al padre che, allontanandosi dal nucleo familiare,
diventa un fantasma. Spesso ancora si è soliti pensare a genitori
affidatari che ostacolano e/o impediscono gli incontri dei figli con
l'altro genitore ed a figli che di conseguenza subiscono simili
situazioni. Come far fronte a casi del genere? Come impedire atteggiamenti
per così dire "manipolativi" del genitore affidatario? La normativa
vigente prova ad intervenire stabilendo che qualora il genitore
affidatario (sia esso madre o padre) non osserva le prescrizioni del
Giudice (quindi impedisce gli incontri tra genitore e figlio) commette il
reato previsto dall'art. 388 c.p. che prevede quale sanzione la reclusione
fino a tre anni o la multa da £. 200.000 - a £. 2.000.000 -. A tale
proposito è interessante analizare la sentenza n. 2925/99 della Corte di
Cassazione che ha confermato la condanna di un padre affidatario delle
figlie minori in quanto, senza alcun motivo e con una condotta elusiva,
impediva il diritto della moglie di visitare e di permanere con le figlie
medesime. In buona sostanza, il padre aveva impedito alla madre di tenere
con se' le figlie nei giorni stabiliti, interrompendo in tal modo ed
inesorabilmente tra di loro qualsiasi tipo di rapporto. Secondo
l'interpretazione della Corte di Cassazione, ai fini della sussistenza di
questo reato, è sufficiente un comportamente positivo o negativo (quindi
anche la semplice inattività, la mancanza di collaborazione) che renda di
fatto inattuabile il provvedimento del Giudice. Infatti, se l'obbligo
contenuto nel provvedimento consta nel "dover permettere al genitore non
affidatario di frequentare e visitare i figli in determinati giorni", è
ovvio che il ruolo che assume il genitore affidatario (che si tratti della
madre o del padre poco importa) è fondamentale. Ne consegue pertanto che
il rifiuto di fatto opposto dal genitore affidatario alla richiesta
dell'altro genitore di incontrarsi con i figli, concreta l'elusione del
provvedimento giurisdizionale che regola tale rapporto, proprio perchè
l'atteggiamento omissivo dell'obbligo finisce con il riflettersi
negativamente sulla psicologia del minore. Ma non solo! In un'altra
sentenza, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che tale condotta
del genitore affidatario costituisce il presupposto per il riconoscimento,
all'altro genitore, di un risarcimento del danno morale e biologico. Ne
consegue pertanto che in situazioni come quelle descritte, al di là delle
sanzioni previste, è assolutamente fondamentale tener conto di quelli che
sono i reali interessi e diritti dei figli ma soprattutto assicurare loro
un rapporto significativo con ciascun genitore.
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