Chiesa

nullità
del matrimonio

 

CAUSA DI NULLITÀ matrimoniale e nuove disposizioni della CEI

 

1.
Negli anni recenti la Conferenza Episcopale Italiana è intervenuta più volte sul tema del matrimonio, puntualizzando tematiche e aspetti dottrinali, pastorali e giuridici nel contesto di una scelta prioritaria che individua nella famiglia uno dei centri unificatori della pastorale. Nell’ultimo decennio, nel contesto del piano pastorale Evangelizzazione e testimonianza della carità, hanno visto la luce tre documenti di grande significato: il Decreto generale sul matrimonio canonico (5 novembre 1990), il Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia (25 luglio 1993), le Norme per il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e per il patrocinio svolto presso di essi (18 marzo 1997), Si tratta di tre documenti che hanno come tema il matrimonio e la famiglia considerati sotto il profilo giuridico - pastorale, pastorale in senso proprio, e processuale, sebbene tutti e tre abbiano una finalità pastorale, come è, d’altronde, per ogni pronunciamento di una Conferenza Episcopale.
A ben vedere i tre documenti non costituiscono atti episodici e slegati della Conferenza Episcopale Italia, ma nelle intenzioni e nei fatti rappresentano, pur nella distanza di tempo in cui sono stati approvati e promulgati, le parti di un disegno unitario e coerente quasi un trittico canonistico, teologico - pastorale - processuale. Il Decreto è stato motivato dalla necessità di dare attuazione piena e organica alle norme del Codice di diritto canonico, (1983) e alle disposizioni dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense (1984), il Direttorio a sua volta si pone nella scia del Decreto del quale intende costituire un completamento sotto il profilo, strettamente pastorale, le Norme infine vogliono prestare attenzione a quei fedeli che, avendo visto naufragare il loro matrimonio intendono verificarne la validità.

 

2.

Le Norme della C.E.I. costituiscono il segno di una specifica attenzione pastorale dei Vescovi italiani nei confronti dei fedeli che sperimentano la difficoltà e la sofferenze di una vicenda coniugale dall’esito negativo. Questa sollecitudine, insieme a quella espressa negli anni precedenti nei confronti dei fedeli divorziati e risposati civilmente, viene a colmare una evidente lacuna. Infatti, come è giusto, la pastorale familiare accompagna le diverse tappe del discernimento vocazionale e della preparazione al matrimonio (pastorale dei fidanzati), della celebrazione nuziale (preparazione immediata al matrimonio e pastorale liturgica) e della formazione permanente (pastorale mistagogica, testimonianza di vita e impegno apostolico nella propria famiglia , nella Chiesa e nella società). Mancava appunto un interessamento specifico verso chi porta la croce irreversibile crisi coniugale e che nonostante tutto non si indirizza verso scelte che compromettono l’orientamento cristiano della propria vita.
I settori di intervento individuati furono gli oneri economici e l’organizzazione del patrocinio. L’aspetto economico - è quasi un luogo comune - ha costituito da sempre una pietra d’inciampo, anche se talora a motivo di una non corretta informazione o in ragione di abusi inqualificabili sotto il profilo etico da parte di alcuni avvocati. E’ ancora molto diffusa l’opinione che per fare una causa di nullità matrimoniale occorra una fortuna; oppure - il che è peggio - che per conseguire un esito positivo bisogna fare carte false comprando qualcuno.
Per quanto attiene al patrocinio, oltre ai problemi economici derivanti dalle richieste esose di taluni avvocati, nonostante fosse fissata con apposite tabelle la misura degli onorari ad essi dovuti, si poneva il problema della veridicità delle parti e dei testi. Infatti, a volte, per un malinteso senso di solidarietà, si arriva anche a costruire un impianto processuale falso pur di consentire una regolarizzazione puramente esteriore di vicende familiari intricate e senza via d’uscita.

 

3.

Costi delle cause matrimoniali ed esigenze di gratuità delle stesse.
Nella premessa del documento i Vescovi italiani osservano espressamente che questa normativa vuol "venire incontro ai fedeli, rendendo il meno oneroso possibile, sotto il profilo delle spese, l’accesso ai Tribunali (..) e facendo comunque presente l’importanza di sovvenire, anche il questa occasione, alle necessità della Chiesa"
In questo contesto trova adeguata motivazione l’estensione della connessione tra sacramento del matrimonio e dichiarazione di nullità anche ai risvolti economici: essi certamente non hanno lo spessore e la valenza degli aspetti teologici, ma non possono in ogni caso essere considerati del tutto marginali. Di passaggio giova ricordare che la celebrazione dei sacramenti esige un contesto di gratuità vera, rilevabile dalla tradizione e dalla prassi delle prime comunità ecclesiali memori del comando del Signore: "Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date" (Mt 10,8). In più la contaminazione del sacro con la sua mercificazione ha identificati la gravissima fattispecie delittuosa della simonia, costantemente e duramente sanzionata con censure ecclesiastiche.
Ovviamente in modo diretto e inderogabile l’esigenze della gratuità riguarda il fatto sacramentale, ma non illegittimo estenderla a quanto ha attinenza con il sacramento. Riferita al nostro tema la questione può essere così inquadrata: la celebrazione del sacramento del matrimonio deve essere gratuita nel senso voluto dalla disciplina canonica e cioè che è lecito chiedere le offerte stabilite dall’autorità competente; che non si può esigere altro; che deve essere assicurato l’accesso ai sacramenti a coloro che sono privi di risorse economiche.
La stessa logica può essere applicata a quanto ha connessione diretta con la celebrazione del matrimonio, in modo particolare le cause matrimoniali. Queste infatti, nei casi in cui vengono introdotto, costituiscono un corollario del sacramento perché sono deputate a risolvere i dubbi insorti sulla validità del matrimonio. La connessione del processo per la dichiarazione di nullità con la celebrazione del matrimonio è, perciò, chiara, e consequenziale è l’applicazione al processo della stessa esigenza di gratuità propria di ogni sacramento.

 

4.

Difficoltà nel patrocinio e istituzione dei patroni stabili.
Questa figura professionale è stata introdotta nell’ordinamento canonico dal ca.1490 del vigente Codice che stabilisce l’istituzione in ciascun tribunale di patroni stabili, stipendiati dal tribunale medesimo, per esercitare la funzione di avvocati e procuratori per conto di quelle parti cheintendono avvalersi della loro assistenza soprattutto nelle cause matrimoniali. Il patrono stabile viene a collocarsi tra le due figure già esistenti del patrono di fiducia e del patrono d’ufficio, assumendo una caratterizzazione peculiare che conferisce attribuzioni dell’uno e dell’altro, distinguendolo ovviamente e dall’uno e dall’altro. Infatti il patrono stabile non può essere imposto ad alcuno, ma è condizionato alla libera scelta della parte interessata, analogamente a quanto avviene nel caso del patrono di fiducia; inoltre esso è proposta dal tribunale tra quelli chiamati a esercitare tale funzione e per la sua attività no n viene retribuito dalla parte ma dal tribunale che lo ha chiamato. Di contro nel singolo processo il patrono stabile non è individuato dalla parte, ma viene assegnato dal Tribunale in base alle disponibilità del servizio e alle esigenze dell’ufficio; a differenza altresì del patrono d’ufficio, che esercita tale incarico senza compenso, il patrono stabile è regolarmente retribuito, non dalla parte che se ne avvale ma dal Tribunale.
Le Norme hanno imposto l’istituzione di almeno due patroni stabili in ciascun Tribunale con compiti di patrocinio e di rappresentanza in giudizio e di consulenza. Questa attività di consulenza, peraltro non prevista dal Codice, costituisce una novità del diritto particolare della Chiesa italiana.
Il quadro complessivo esposto manifesta chiaramente la portata della innovazione introdotta dalla normativa della C.E.I con l’istituzione obbligatoria nei Tribunali regionali italiani del servizio dei patroni stabili. Nello stesso tempo occorre apprezzare la configurazione di tale servizio, tenuto anche conto che i competenti organi della Conferenza Episcopale Italiana ai diversi livelli hanno operato senza potersi avvalere di alcun precedente canonico al riguardo, pur facendo tesoro dell’esperienza maturata presso taluni Tribunali che, negli anni recenti, hanno istituito il servizio dell ‘avvocato pubblico. Né può essere sottaciuto o sottovalutato il fatto che ci si è mossi dovendo dare conto a due diverse preoccupazioni e sensibilità; una per così dire massimalista secondo la quale due patroni stabili sarebbero stati assolutamente insufficienti in quanto tutti avrebbero preteso di potersi avvalere della loro consulenza e assistenza processuale; l’altra, di contro, minimalista con una preoccupazione opposta e cioè che tale servizio avrebbe comportato un consistente onere economico senza l’apprezzamento dei fedeli, scettici e sospettosi di un patrocinio facilmente confuso con quello dell’avvocato d’ufficio. La verifica del primo anno di sperimentazione ha dato risultati positivi nel senso che il patrocinio stabile ha incontrato il favore dei fedeli interessati a introdurre una causa di nullità, al punto che generalmente il servizio offerto è risultato insufficiente a far fronte alle domande. Quanto alle ricadute di tale nuova forma di assistenza processuale sul patrocinio di fiducia , le tendenze fin qui rilevate non sono univocamente orientate verso un superamento dei fatti di questa antica e benemerita assistenza, in quanto si registrano segnali in favore di una ribadita preferenza nei riguardi del patrocinio di fiducia. Per finire su questo punto, allora, si può legittimamente osservare che il servizio del patrono stabile,introdotto dalla normativa universale e concretamente strutturato e organizzato dalle disposizioni del diritto particolare della Chiesa italiana, ha risposto a una attesa implicita dei fedeli, come prova la risposta favorevole registrata.

(Mons. Domenico Mogavero)
Precisazioni tratte dall’Incontro Nazionale dei Responsabili Diocesani