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Chiesa
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CAUSA DI NULLITÀ
matrimoniale e nuove disposizioni della CEI
1.
Negli anni recenti la Conferenza Episcopale Italiana è intervenuta più
volte sul tema del matrimonio, puntualizzando tematiche e aspetti
dottrinali, pastorali e giuridici nel contesto di una scelta prioritaria
che individua nella famiglia uno dei centri unificatori della pastorale.
Nell’ultimo decennio, nel contesto del piano pastorale Evangelizzazione e
testimonianza della carità, hanno visto la luce tre documenti di grande
significato: il Decreto generale sul matrimonio canonico (5 novembre
1990), il Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia (25
luglio 1993), le Norme per il regime amministrativo dei Tribunali
ecclesiastici regionali italiani e per il patrocinio svolto presso di essi
(18 marzo 1997), Si tratta di tre documenti che hanno come tema il
matrimonio e la famiglia considerati sotto il profilo giuridico -
pastorale, pastorale in senso proprio, e processuale, sebbene tutti e tre
abbiano una finalità pastorale, come è, d’altronde, per ogni
pronunciamento di una Conferenza Episcopale.
A ben vedere i tre documenti non costituiscono atti episodici e slegati
della Conferenza Episcopale Italia, ma nelle intenzioni e nei fatti
rappresentano, pur nella distanza di tempo in cui sono stati approvati e
promulgati, le parti di un disegno unitario e coerente quasi un trittico
canonistico, teologico - pastorale - processuale. Il Decreto è stato
motivato dalla necessità di dare attuazione piena e organica alle norme
del Codice di diritto canonico, (1983) e alle disposizioni dell’Accordo di
revisione del Concordato Lateranense (1984), il Direttorio a sua volta si
pone nella scia del Decreto del quale intende costituire un completamento
sotto il profilo, strettamente pastorale, le Norme infine vogliono
prestare attenzione a quei fedeli che, avendo visto naufragare il loro
matrimonio intendono verificarne la validità.
2.
Le Norme della
C.E.I. costituiscono il segno di una specifica attenzione pastorale dei
Vescovi italiani nei confronti dei fedeli che sperimentano la difficoltà e
la sofferenze di una vicenda coniugale dall’esito negativo. Questa
sollecitudine, insieme a quella espressa negli anni precedenti nei
confronti dei fedeli divorziati e risposati civilmente, viene a colmare
una evidente lacuna. Infatti, come è giusto, la pastorale familiare
accompagna le diverse tappe del discernimento vocazionale e della
preparazione al matrimonio (pastorale dei fidanzati), della celebrazione
nuziale (preparazione immediata al matrimonio e pastorale liturgica) e
della formazione permanente (pastorale mistagogica, testimonianza di vita
e impegno apostolico nella propria famiglia , nella Chiesa e nella
società). Mancava appunto un interessamento specifico verso chi porta la
croce irreversibile crisi coniugale e che nonostante tutto non si
indirizza verso scelte che compromettono l’orientamento cristiano della
propria vita.
I settori di intervento individuati furono gli oneri economici e
l’organizzazione del patrocinio. L’aspetto economico - è quasi un luogo
comune - ha costituito da sempre una pietra d’inciampo, anche se talora a
motivo di una non corretta informazione o in ragione di abusi
inqualificabili sotto il profilo etico da parte di alcuni avvocati. E’
ancora molto diffusa l’opinione che per fare una causa di nullità
matrimoniale occorra una fortuna; oppure - il che è peggio - che per
conseguire un esito positivo bisogna fare carte false comprando qualcuno.
Per quanto attiene al patrocinio, oltre ai problemi economici derivanti
dalle richieste esose di taluni avvocati, nonostante fosse fissata con
apposite tabelle la misura degli onorari ad essi dovuti, si poneva il
problema della veridicità delle parti e dei testi. Infatti, a volte, per
un malinteso senso di solidarietà, si arriva anche a costruire un impianto
processuale falso pur di consentire una regolarizzazione puramente
esteriore di vicende familiari intricate e senza via d’uscita.
3.
Costi delle cause
matrimoniali ed esigenze di gratuità delle stesse.
Nella premessa del documento i Vescovi italiani osservano espressamente
che questa normativa vuol "venire incontro ai fedeli, rendendo il meno
oneroso possibile, sotto il profilo delle spese, l’accesso ai Tribunali
(..) e facendo comunque presente l’importanza di sovvenire, anche il
questa occasione, alle necessità della Chiesa"
In questo contesto trova adeguata motivazione l’estensione della
connessione tra sacramento del matrimonio e dichiarazione di nullità anche
ai risvolti economici: essi certamente non hanno lo spessore e la valenza
degli aspetti teologici, ma non possono in ogni caso essere considerati
del tutto marginali. Di passaggio giova ricordare che la celebrazione dei
sacramenti esige un contesto di gratuità vera, rilevabile dalla tradizione
e dalla prassi delle prime comunità ecclesiali memori del comando del
Signore: "Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date" (Mt 10,8). In
più la contaminazione del sacro con la sua mercificazione ha identificati
la gravissima fattispecie delittuosa della simonia, costantemente e
duramente sanzionata con censure ecclesiastiche.
Ovviamente in modo diretto e inderogabile l’esigenze della gratuità
riguarda il fatto sacramentale, ma non illegittimo estenderla a quanto ha
attinenza con il sacramento. Riferita al nostro tema la questione può
essere così inquadrata: la celebrazione del sacramento del matrimonio deve
essere gratuita nel senso voluto dalla disciplina canonica e cioè che è
lecito chiedere le offerte stabilite dall’autorità competente; che non si
può esigere altro; che deve essere assicurato l’accesso ai sacramenti a
coloro che sono privi di risorse economiche.
La stessa logica può essere applicata a quanto ha connessione diretta con
la celebrazione del matrimonio, in modo particolare le cause matrimoniali.
Queste infatti, nei casi in cui vengono introdotto, costituiscono un
corollario del sacramento perché sono deputate a risolvere i dubbi insorti
sulla validità del matrimonio. La connessione del processo per la
dichiarazione di nullità con la celebrazione del matrimonio è, perciò,
chiara, e consequenziale è l’applicazione al processo della stessa
esigenza di gratuità propria di ogni sacramento.
4.
Difficoltà nel
patrocinio e istituzione dei patroni stabili.
Questa figura professionale è stata introdotta nell’ordinamento canonico
dal ca.1490 del vigente Codice che stabilisce l’istituzione in ciascun
tribunale di patroni stabili, stipendiati dal tribunale medesimo, per
esercitare la funzione di avvocati e procuratori per conto di quelle parti
cheintendono avvalersi della loro assistenza soprattutto nelle cause
matrimoniali. Il patrono stabile viene a collocarsi tra le due figure già
esistenti del patrono di fiducia e del patrono d’ufficio, assumendo una
caratterizzazione peculiare che conferisce attribuzioni dell’uno e
dell’altro, distinguendolo ovviamente e dall’uno e dall’altro. Infatti il
patrono stabile non può essere imposto ad alcuno, ma è condizionato alla
libera scelta della parte interessata, analogamente a quanto avviene nel
caso del patrono di fiducia; inoltre esso è proposta dal tribunale tra
quelli chiamati a esercitare tale funzione e per la sua attività no n
viene retribuito dalla parte ma dal tribunale che lo ha chiamato. Di
contro nel singolo processo il patrono stabile non è individuato dalla
parte, ma viene assegnato dal Tribunale in base alle disponibilità del
servizio e alle esigenze dell’ufficio; a differenza altresì del patrono
d’ufficio, che esercita tale incarico senza compenso, il patrono stabile è
regolarmente retribuito, non dalla parte che se ne avvale ma dal
Tribunale.
Le Norme hanno imposto l’istituzione di almeno due patroni stabili in
ciascun Tribunale con compiti di patrocinio e di rappresentanza in
giudizio e di consulenza. Questa attività di consulenza, peraltro non
prevista dal Codice, costituisce una novità del diritto particolare della
Chiesa italiana.
Il quadro complessivo esposto manifesta chiaramente la portata della
innovazione introdotta dalla normativa della C.E.I con l’istituzione
obbligatoria nei Tribunali regionali italiani del servizio dei patroni
stabili. Nello stesso tempo occorre apprezzare la configurazione di tale
servizio, tenuto anche conto che i competenti organi della Conferenza
Episcopale Italiana ai diversi livelli hanno operato senza potersi
avvalere di alcun precedente canonico al riguardo, pur facendo tesoro
dell’esperienza maturata presso taluni Tribunali che, negli anni recenti,
hanno istituito il servizio dell ‘avvocato pubblico. Né può essere
sottaciuto o sottovalutato il fatto che ci si è mossi dovendo dare conto a
due diverse preoccupazioni e sensibilità; una per così dire massimalista
secondo la quale due patroni stabili sarebbero stati assolutamente
insufficienti in quanto tutti avrebbero preteso di potersi avvalere della
loro consulenza e assistenza processuale; l’altra, di contro, minimalista
con una preoccupazione opposta e cioè che tale servizio avrebbe comportato
un consistente onere economico senza l’apprezzamento dei fedeli, scettici
e sospettosi di un patrocinio facilmente confuso con quello dell’avvocato
d’ufficio. La verifica del primo anno di sperimentazione ha dato risultati
positivi nel senso che il patrocinio stabile ha incontrato il favore dei
fedeli interessati a introdurre una causa di nullità, al punto che
generalmente il servizio offerto è risultato insufficiente a far fronte
alle domande. Quanto alle ricadute di tale nuova forma di assistenza
processuale sul patrocinio di fiducia , le tendenze fin qui rilevate non
sono univocamente orientate verso un superamento dei fatti di questa
antica e benemerita assistenza, in quanto si registrano segnali in favore
di una ribadita preferenza nei riguardi del patrocinio di fiducia. Per
finire su questo punto, allora, si può legittimamente osservare che il
servizio del patrono stabile,introdotto dalla normativa universale e
concretamente strutturato e organizzato dalle disposizioni del diritto
particolare della Chiesa italiana, ha risposto a una attesa implicita dei
fedeli, come prova la risposta favorevole registrata.
(Mons. Domenico Mogavero)
Precisazioni tratte dall’Incontro Nazionale dei Responsabili Diocesani
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